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Nomina del Data Protection Officer (DPO)
ESIGENZA:
L’art. 37 del GDPR, dispone l’obbligo di nominare il DPO per una serie di soggetti quali gli enti pubblici e tutti coloro i quali eseguono trattamento di dati personali “su larga scala”.
Sebbene il GDPR esprima prescriva l’obbligo solo ed esclusivamente per queste particolari categorie di Titolari del trattamento, le linee guida del Garante e del WP29, suggeriscono caldamente la nomina di un DPO su base volontaria, individuando questa nomina come un’importante dimostrazione di accountability e riducendo al contempo l’entità di eventuali sanzioni.
COME OPERIAMO:
Siamo competenti e certificati per ricoprire il ruolo di DPO come previsto dal Regolamento europeo e dalla norma UNI 11697 ed abbiamo l’esperienza necessaria per guidare l’organizzazione nostra cliente nell’attuazione di adeguati processi a protezione dei dati cercando al contempo di non appesantire l’organizzazione con pratiche superflue.
Come già diverse altre realtà come aziende private, studi medici polispecialistici e grandi organizzazioni sindacali hanno fatto prima, potete affidarvi a noi per la nomina del DPO, avendo la certezza di collaborazione con un partner esperto, competente, altamente qualificato e, cosa che non guasta mai, sempre disponibile.
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